Il medico valutatore, specialista in Medicina dello Sport, ai fini del primo rilascio o del rinnovo dell’idoneità sportiva, ovvero nei casi di infezione da SARS-CoV-2 sopraggiunta in corso di validità della certificazione alla pratica dell’attività sportiva agonistica, ai fini della ripresa dell’attività sportiva, dovrà differenziare gli atleti in:
A.1 Atleti che abbiano presentato “Infezione asintomatica o paucisintomatica (presintomatica in Tabella 1)” o “Malattia lieve” e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;
A.2 Atleti che abbiano presentato “Malattia moderata” o che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;
A.3 Atleti che abbiano presentato “Malattia severa” o “Malattia critica”.
Nel gruppo A1, è necessaria la valutazione dell’atleta in relazione all’età (atleti sotto i 40 anni oppure sopra i 40 anni compiuti), alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare (ad esempio diabete, ipertensione, ipercolesterolemia), allo status vaccinale. Per tali atleti è necessario, oltre alla visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport, un approfondimento con i seguenti esami diagnostici: 1. ECG basale; 2. Test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo (anche con step-test) sino al raggiungimento almeno dell’85% della FC max, per gli atleti sotto i 40 anni e con anamnesi negativa per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare; oppure Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico, per gli atleti sopra i 40 anni e/o per gli atleti con anamnesi positiva per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare. I summenzionati esami vanno eseguiti: non prima che siano trascorsi 7 giorni dall’avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 accertata secondo la normativa vigente per gli atleti sotto i 40 anni, con anamnesi negativa per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e che abbiano ricevuto la dose booster, ovvero abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
oppure
non prima che siano trascorsi 14 giorni per gli atleti sopra i 40 anni, per gli atleti con anamnesi positiva per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e per gli atleti che non abbiano ricevuto la dose booster, ovvero non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero non siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. Acquisita l’idoneità o l’attestazione di “Ritorno all’attività”, l’atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l’attività, sotto l’attento controllo del Medico sociale e/o del Responsabile sanitario della società sportiva.
Per gli atleti professionisti e gli atleti d’interesse nazionale e internazionale appartenenti al gruppo A1, è necessaria l’esecuzione di una visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport integrata obbligatoriamente con i seguenti approfondimenti diagnostici:
I summenzionati esami possono essere eseguiti immediatamente a seguire l’avvenuta guarigione da SARSCoV-2 accertata secondo la normativa vigente. Qualora un atleta dilettante intenda, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, ridurre il periodo intercorrente tra l’avvenuta guarigione e l’esecuzione degli esami, potrà adottare il protocollo valevole per i professionisti. Nel gruppo A2 e A3, data l’assenza di una solida evidenza scientifica circa la prevalenza e la gravità di eventuali complicanze a carico dei vari organi e apparati, è necessario integrare gli esami previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con gli approfondimenti diagnostici di seguito dettagliati, non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione, come indicato nella Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 1269 del 13/01/2021 recante “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2”. Nel gruppo A2, oltre alla visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport, sono necessari i seguenti approfondimenti diagnostici:
È facoltà del medico valutatore richiedere, per gli atleti appartenenti ai gruppi A2 e A3, un’ulteriore visita dello specialista di branca competente in base al coinvolgimento d’organo. Qualora nel corso della visita medica e/o da quanto emerso dalla documentazione esaminata il medico valutatore ne ravvisi la necessità, ha facoltà, inoltre, di richiedere per gli atleti di ciascun gruppo (A1, A2 e A3) ulteriori accertamenti (a titolo esemplificativo: ECG dinamico Holter, diagnostica per immagini polmonare, esami ematochimici, valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale, etc.).
A tale scopo sono stati emanati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, unitamente alla SIC Sport e all’ANCE, all’ANMCO e alla SIC, specifici protocolli quali, in particolare, i Protocolli Cardiologici per il Giudizio di Idoneità allo Sport Agonistico (COCIS 2017, rev. 2018).
Una volta ultimato l’iter di esami, il medico valutatore, rilascerà:
L’esecuzione della visita medica finalizzata al “Return To Play” deve essere effettuata da uno specialista in Medicina dello Sport, preferibilmente lo stesso che ha concesso la precedente idoneità alla pratica della attività sportiva agonistica e preferibilmente presso la stessa struttura di Medicina dello Sport presso la quale sia stata effettuata la visita medico sportiva finalizzata al rilascio del detto certificato, così da poter valutare la cartella clinica in senso longitudinale e confrontare gli approfondimenti diagnostici eseguiti.
Nel gruppo B gli Atleti dovranno effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’idoneità, nonché ulteriori esami specialistici e strumentali richiesti dal medico valutatore su motivato sospetto clinico.
Si ritiene che per gli atleti che non siano risultati positivi e per gli atleti positivi guariti già sottoposti a “Return To Play” si debba procedere all’effettuazione della visita di idoneità nel rispetto della scadenza naturale della precedente certificazione, adottando il protocollo standard sport-specifico. Per gli atleti positivi guariti già sottoposti a “Return To Play” che presentano una nuova positività da reinfezione, si ritiene che debbano essere considerati come nuovi positivi e, quindi, debbano effettuare nuova procedura di “Return To Play”. Si ricorda, infine, che tutti gli atleti al termine della visita dovranno sottoscrivere il documento denominato “Allegato A” (da conservare in copia nella scheda valutativa dell’atleta). Qualora l’infezione da SARS-CoV-2 sopraggiunga in corso di validità della certificazione di idoneità alla pratica dello sport agonistico, l’atleta è tenuto ad informare – oltre che il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta – il Medico Sociale della Società/Federazione Sportiva Nazionale/Ente di Promozione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata e, ad avvenuta guarigione, a trasmettere al medico specialista in Medicina dello Sport o alla Struttura di Medicina dello Sport certificatori dell’idoneità in corso il modulo allegato denominato “Allegato B” (da conservare in copia nella scheda valutativa dell’atleta), affinché possa essere valutata l’opportunità di procedere al rilascio dell’attestazione di “Ritorno all’attività”.
Il presente documento ha valenza scientifica, in quanto position statement della FMSI, società scientifica riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute. L’aspetto legislativo rimane di competenza del Ministero della Salute, a cui tale documento è stato inoltrato, unitamente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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